Avvocato Domenico Esposito
 


SEPARAZIONE GIUDIZIALE

 

Quando non c'é accordo sui coniugi per la separazione consensuale si accede alla separazone giudiziale.

La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.

L'addebito della separazione é l'accertamento da parte del tribunale dela violazione degli obblighi matrimoniali e nei confronti dei figli (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.), se questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

Se a un coniuge viene addebitata la separazione, egli perde il diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e la maggior parte dei diritti successori, oltre alla pensione di reversibilità.

Nella prima udienza si ha la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale, il quale deve tentare di conciliare i coniuge. Se la conciliazion non riesce, il presidente adotta i porvvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole.

Quindi si apre un giudizio ordinario nel quale i coniugi possono provare la violazione dei doveri coniugali, il patrimonio dell'altro coniuge al fine della deterinazione del contributo di mantenimento e in generale tutti i fatti collegati al rapproto coniugale e con i figli che bbiano attinenza con il giudizio di separazione.

Nel caso in cui i coniugi, durante il giudizio, arrivino a concordare le modalità di separazione è pure possibile trasformare la separazione giudiziale in consensuale, in qualsiasi momento del giudizio.

La separazione consesuale non può invece essere trasformata in giudiziale, salvo l'avvio di una nuova procedura.

Le condizioni stabilite nella separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate in qualsiasi momento in presenza di una modificazione della situazione di uno dei coniugi o dei figli o dei rapporti tra gli stessi.